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Enzo Tortora, arrestato nel 1983, condannato a 10 anni e infine assolto nel 1987.

Giustizia sotto accusa, il destino di un errore

Aumentano le richieste di revisione di processi, mettendo in dubbio la bontà delle indagini che hanno portato a condanne definitive

Dai casi del morto vivo Paolo Gallo e dell’arresto di Enzo Tortora alla condanna di Andrea Stasi. I temi dell’ingiusta detenzione sono attualità sotto l’ombrellone o nei salotti televisivi, criminologi o giuristi promossi sul campo. Quali sono le cause e i rimedi?

Il caso storicamente più eclatante fu la condanna definitiva all’ergastolo di Salvatore Gallo, ritenuto responsabile di avere ucciso nel 1954 ad Avola il fratello Paolo, facendone sparire il cadavere. Si ritenne che due litri e mezzo di sangue rinvenuti in casa dell’imputato appartenessero all’uomo “ucciso”; e solo tardivamente si appurò che invece erano fuoriusciti da un pollo squartato per mangiarlo. La svolta clamorosa avvenne nel 1961 allorché il mio valoroso collega e indimenticabile amico Enzo Asciolla scoprì che il “morto” era invece vivo, nascosto in un casolare a Ispica.

Nel 1983 il noto presentatore televisivo Enzo Tortora fu arrestato a Roma ed esposto in manette nell’ambito di un’operazione anticamorra. Condannato a 10 anni in primo grado e assolto in appello, nel 1987 la Cassazione confermò che era totalmente estraneo ai fatti contestati.

L’omicidio di Chiara Poggi, commesso a Garlasco il 13 agosto 2007, ha riacceso polemiche ancora in corso sulla condanna definitiva a 16 anni, pronunciata nel 2015, del fidanzato Alberto Stasi, dopo due assoluzioni. I ripetuti tentativi di revisione del processo sono stati respinti, ma un’indagine ultimamente sopravvenuta tende a scardinare con controverse modalità la sentenza di Cassazione e ad attribuire la responsabilità dell’omicidio a un nuovo indagato che nelle indagini preliminari era stato già prosciolto due volte.

In questo articolo la criminologa Valeria Esposto, che inizia la collaborazione con la rivista “Siffatto”, da me diretta, spiega cause degli errori giudiziari e dei rimedi per ridurli se non per eliminarli.

Salvo Bella

 

La tradizione filosofica sostiene che l’essere umano, intrinsecamente, è incline a incorrere in errori di ragionamento, derivanti da una distorsione della realtà indotta dai cosiddetti bias cognitivi. L’origine di tali errori può intrecciarsi con la natura stessa dell’individuo, che, nel formulare giudizi, tende a considerare come verità ciò che ancora non appare chiaro e distinto alla mente. Pertanto, l’errore è strettamente legato alla sfera volitiva e viene ritenuto un elemento inevitabile dell’agire umano, che nella maggior parte dei casi non comporta conseguenze rilevanti o è agevolmente correggibile.

Nel contesto del processo penale, tuttavia, l’errore assume connotati decisamente più gravi, apportando conseguenze deleterie tanto per la vittima innocente quanto per l’intera collettività, configurandosi come l’esempio paradigmatico della fallibilità umana. La locuzione “errore giudiziario” designa un’anomalia del processo, una patologia, un esito processuale iniquo, dovuto a un elemento o a una serie di elementi che, infiltrandosi nel contesto processuale, ne alterano il fine ultimo, che è rappresentato dalla condanna del colpevole e dall’assoluzione dell’innocente.

Ai margini del dibattito giuridico europeo e nazionale

Partendo dal presupposto che gli errori giudiziari rappresentano una realtà universale di ogni sistema processuale, e considerando l’impossibilità di eliminarli completamente, ogni ordinamento giuridico, oltre a riconoscere che la procedura giudiziaria può non garantire la conformità della sentenza all’ideale di giustizia, ha previsto meccanismi riparatori idonei a garantire un ristoro, sotto forma di indennizzo o risarcimento, a coloro che abbiano subìto una condanna ingiusta. In seguito a un lungo percorso legislativo e giurisprudenziale, l’ordinamento italiano riconosce oggi la riparazione per l’ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 c.p.p.), quale derivazione del diritto sancito dall’art. 24, comma 4 della Costituzione, nonché la riparazione dell’errore giudiziario (artt. 643-647 c.p.p.), la quale trova il suo fondamento normativo anche negli artt. 2 e 13 della Costituzione. Per molti anni, il tema dell’errore giudiziario è stato relegato ai margini del dibattito giuridico europeo e nazionale. Solo recentemente la dottrina ha rivolto maggiore attenzione alle cause e ai danni derivanti da condanne e imputazioni ingiuste, con l’obiettivo di individuare possibili congegni rimediali. In tale ottica, appare evidente l’esigenza, attraverso l’analisi di casi concreti, di elaborare proposte di riforma volte a introdurre correttivi in taluni istituti processuali particolarmente soggetti a rischio di errore, al fine di minimizzare il pericolo della condanna di un innocente.

Massima attenzione nell’individuazione e raccolta delle prove

Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria rappresentano le prime figure istituzionali ad intervenire sul locus commissi delicti. Il loro compito primario consiste nel preservare lo stato dei luoghi attraverso la raccolta di tutti gli elementi necessari per identificare il possibile autore del reato e assicurarne la perseguibilità. Tale attività si articola in un sopralluogo giudiziario che si sviluppa attraverso due fasi di intervento ben distinte. Nella prima fase si procede a cristallizzare la scena del crimine, evitando la dispersione delle tracce pertinenti al reato, prima dell’arrivo del pubblico ministero; la seconda fase, di carattere tecnico-scientifico, si concretizza in operazioni specialistiche orientate a fissare l’esatta collocazione spaziale delle tracce, descrivere quanto percepito, ricercare tutte le tracce inerenti al reato e repertare quelle asportabili.

In questa delicata fase, gli organi investigativi devono prestare massima attenzione nella individuazione e raccolta delle prove, poiché il rischio di perdere informazioni utili, non più recuperabili in dibattimento, è elevato, specialmente quando si tratta di operazioni tecniche non ripetibili. Tale perdita potrebbe compromettere la direzione delle indagini e, conseguentemente, l’intero procedimento penale, coinvolgendo potenzialmente soggetti innocenti.

La problematica principale risiede nella lacunosità della disciplina contenuta nell’art. 354 c.p.p., rubricato “Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro”. Questa norma, infatti, non fornisce regole precise sulle modalità di svolgimento degli accertamenti necessari a garantire la genuinità dell’elemento di prova raccolto, né prevede adeguate garanzie per l’indagato, aumentando così il rischio di errore dovuto al mancato contraddittorio per la formazione della prova. In sostanza, la norma lascia ampia discrezionalità tecnica alla polizia giudiziaria, le cui operazioni sono sottratte a ogni tipo di controllo giurisdizionale, con conseguente incremento del rischio di inquinamento probatorio causato dalla scarsa preparazione tecnica degli agenti o da un accesso incontrollato di persone nel luogo del delitto, che può alterare irrimediabilmente la scena del crimine.

È evidente che, pur mancando specifiche indicazioni normative da seguire durante la ricerca degli elementi di prova, operare sulla scena del crimine senza lasciare alcuna traccia è un’impresa ardua. Ne consegue che non può essere escluso, in maniera assoluta, il pericolo di contaminazione o alterazione del materiale probatorio. Tale materiale può costituire il presupposto per l’applicazione di una misura cautelare, con il rischio di ingiusta detenzione e creando disorientamento nella giustizia.

Valeria EspostoVALERIA ESPOSTO, plurilaureata, è una criminologa e specialista di Scienze dell’Investigazione. Formatasi sotto la guida dei massimi esperti, si occupa anche di diritto penale. Autrice di testi specializzati, scrive su importanti riviste.

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